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Redazione MRB.it |
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Tempo di lettura: 9 minuti
Si chiude il 2021 e, si spera, si chiuda presto anche il capitolo delle multe, che costringe il Taranto ad un esborso extra decisamente evitabile. Le motivazioni sono tante, diverse e disparate, che coinvolgono sia l’organizzazione societaria, alcuni suoi personaggi nonché altre situazioni palesemente non controllabili dalla società del presidente Giove.
Come abbiamo più volte detto, purtroppo il Taranto si ritrova prima in questa spiacevole e poco lusinghiera classifica, ma sono tante le società (soprattutto pugliesi) a ricevere le batoste del giudice sportivo ogni domenica. Certo, non si può dire mal comune mezzo gaudio, ma il fenomeno non è tutto tarantino.
Il totale delle multe pagate del Taranto è di 26.500€, se comprendiamo anche le 1000€ di Coppa Italia. Una cifra che si sarebbe potuta spendere in ben altro. Ecco il dettaglio delle multe ricevute fino ad oggi:
Coppa Italia, 1.000 euro di multa per il Taranto
1.000 euro di multa per il Taranto per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti - si legge nel comunicato ufficiale - nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco 4 bottigliette d'acqua senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
1a giornata di campionato
€ 5.000,00 TARANTO perché‚ soggetti non tesserati ma riferibili alla stessa società si trovavano nell'area antistante gli spogliatoi e nel recinto di gioco, senza legittimazione al riguardo. I predetti soggetti non si allontanavano dai luoghi in cui non erano autorizzati ad accedere, nonostante gli inviti loro formulati dai rappresentanti della Procura Federale e dal delegato di Lega (r.proc. fed. r.c.c.). Si dispone la trasmissione alla Procura Federale del rapporto del Commissario di Campo della Lega Pro per eventuale seguito di competenza.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER QUINDICI GIORNI E AMMENDA € 1.000.00
GALIGANI VITTORIO iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttore Sportivi F.I.G.C., per essere entrato ed essersi trattenuto nei locali antistanti gli spogliatoi ed all'interno del recinto di gioco mentre era inibito come da decisione/0018/TFNSD-2021-2022 del Tribunale Federale Nazionale del 26 luglio 2021, depositata il 3 agosto 2021. In violazione degli artt. 9 e 19 CGS. (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).
3a giornata di campionato
€ 1.000,00 TARANTO
Per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.)".
5a giornata di campionato
€ 1.500,00 TARANTO
Per avere i suoi sostenitori, al 5' ed al 6' minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'ordine. Ritenuta la continuazione, considerate le modalità complessive delle condotte misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.)
6a giornata di campionato
€ 1.500,00 TARANTO
Per avere i suoi sostenitori:
1. Al 16' del primo tempo intonato per 3 volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. per aver lanciato una bottiglietta vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 26 e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed. r.c.c.).
7a giornata di campionato
€ 1.000,00 TARANTO
Per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 45° un rotolo di carta di limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d'acqua piena senza colpire alcuno all'interno del recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza. (r. proc. fed, r. c.c.)
8a giornata di campionato
€ 3.000,00 TARANTO
1. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 15° ed al 30° minuto del 1° tempo (r. proc. fed., r.c.c.);
2. per avere lasciato, dal momento del fischio di inizio della gara e per cinque minuti circa, due porticine che immettono sulla gradinata ubicata di fronte alla tribuna aperte e senza la presenza di steward (r.c.c.);
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.(r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti e l'intervento quasi immediato da parte della dirigenza del Taranto per ovviare alla mancanza sub b)".
10a giornata di campionato
€ 4000 TARANTO
1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
- nell'aver lanciato, nel corso del primo tempo, un fumogeno dal settore superiore della tribuna da loro occupato verso quello inferiore, senza alcuna conseguenza;
- nell'aver lanciato, al termine della partita, numerosi oggetti di piccole dimensioni (accendini e confezioni piccole e vuote di "Borghetti") verso la squadra ospite che si accingeva a lasciare il terreno di gioco, senza colpire alcuno.
2. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e offensivi nei confronti della Città della squadra ospitata.
3. per essere rimasto spento parzialmente l'impianto di illuminazione al 18' del 1° tempo, provocando la sospensione della gara per 5 minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose.
12a giornata di campionato
€ 2.000,00 TARANTO
1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni.
2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all'interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.
3. per avere i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
14a giornata di campionato
€ 500 TARANTO
1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
15a giornata di campionato
€ 1.500 TARANTO
1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all'11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato;
2. per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
3. per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
17a giornata di campionato
€ 2000 TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I - nell'avere fatto esplodere, dalla curva nord occupata dai sostenitori del Taranto: 1- all'inizio della partita e mentre le squadre erano a centro campo due petardi di elevato potenziale; 2- al termine della partita, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un petardo di elevato potenziale. II- nell'avere lanciato all'interno del recinto di gioco all'indirizzo dei calciatori ospitati e senza che venisse colpito alcuno, dalla curva nord, settore inferiore, occupata dai sostenitori del Taranto: 1- al termine del primo tempo una bottiglietta di caffè Borghetti; 2 - alla fine della gara tre bottigliette di caffè Borghetti. B) per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi: fra il 17° ed il 18°minuto del primo tempo circa e per tre volte contro le forze dell'ordine; al 22°minuto circa del secondo tempo e per due volte contro Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c).
19a giornata di campionato
€ 1500 TARANTO
1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;
2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
20a giornata di campionato
€ 1000 TARANTO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 18°, 30°, 75° e 79°minuto circa, quattro petardi di elevata potenza nel settore occupato dagli stessi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed., r. c.c.).