GIUDICE SPORTIVO

Dopo la finale play-off, 4.000 euro di multa per il Palermo

Le decisioni del giudice sportivo dopo la finale play-off
   Redazione MRB.it

13 Giugno 2022 - 16:15

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo la finale play-off di ritorno contro il Padova, il giudice sportivo ha comminato 4.000 euro di multa al Palermo. Di seguito, le motivazioni integrali:

€ 4000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1) nell’avere lanciato, dalla Curva Nord, nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcuni fumogeni;
2) nell'avere fatto esplodere, dalla Curva Nord, due petardi di elevata potenza, uno nel recinto di gioco, al 1°minuto del primo tempo, e l'altro nel proprio settore, al 4° minuto del primo tempo;
3) nell'avere, nel corso del primo tempo, lancia to, dalla Curva Nord, sul terreno di gioco sette bottigliette di plastica accartocciate all'indirizzo del portiere della squadra ospite, senza colpirlo;
4) nell'avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco e nel recinto di gioco palle di carta, bicchieri contenenti liquido e bottiglie da 500 ml;
5) nell'avere, alla fine della gara, alcuni sostenitori (nel numero di quattro) dal lato gradinata MONTE PELLEGRINO, fatto accesso sul terreno di gioco e rovesciato un tabellone luminoso - led;
6) nell'avere, alla fine della gara, dal lato Curva Nord e da altri settori dello stadio, fatto accesso sul terreno di gioco nel numero di circa trecento, al fine di impossessarsi delle divise ufficiali dei tesserati della loro Squadra o di effettuare fotografie in loro compagnia;
7) nell'avere, con le condotte di cui al punto che precede, provocato il ritardo della cerimonia di premiazione di circa venti minuti , nonostante l'incitamento del la rimanente parte del pubblico rimasto sugli spalti a fare rientro nei rispettivi settori al fine di consentire i festeggiamenti nel rispetto del protocollo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dei lanci e delle esplosioni, e tenuto conto del comportamento della rimanente parte del pubblico (r.proc. fed., r. c.c.).

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