Redazione MRB.it | |
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A distanza di più di una settimana dalla gara in questione, il Giudice Sportivo si è espresso in merito al caso che ha fatto tanto discutere.
Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali
PREMESSO
Che la società ASD NOICATTARO in data 9.1.2023 ha preannunciato ricorso avverso la gara in oggetto, giusta PEC del 9.1.23 ritualmente inviata anche all'ASD CALCIO CASTELLANA;
Che l'istante ha depositato il ricorso giusta PEC del 13.1.23, quindi, in violazione del termine di tre giorni feriali successivi alla gara espressamente previsto dall'art. 67, comma 2 del CGS, sicchéquesto GST, ai sensi e per gli effetti dell'ultima parte dell'art. 67,comma 2 CGS, non è tenuto a pronunciare;
Che, per altro verso, il direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato di aver erroneamente concesso una rete in favore della società ASD CALCIO CASTELLANA al 17º minuto del primo tempo "quando in realtà il pallone non era entrato in porta", di essersene reso conto solo "dopo aver ripreso il gioco" e di non aver potuto revocare la propria decisione;
Che nella fattispecie l'errata decisione arbitrale ha influito concretamente sul risultato della gara, rendendola ad ogni effetto irregolare;
Che la società ASD CALCIO CASTELLANA, giusta PEC del 9.1.23 trasmessa ancheall'ASD NOICATTARO, ha confermato l'errata convalida della rete, porgendo le proprie scuse per l'atteggiamento tenuto dai propri tesserati nella circostanza;
Che, fermo restando l'errore tecnico riconosciuto dal direttore di gara, questo Giudice ritiene responsabile la società ASD CALCIO CASTELLANA per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art 4 1º comma del C.G.S., alla luce della condotta tenuta dai propri tesserati nell'immediatezza dei fatti, come confermato dalle tardive scuse profuse dalla società con la citata nota del 9.1.23;
per tali moti, visti ed applicati gli artt 4 comma 1, 8 lettera b), 10comma 5 lettera c) e 67 comma 2 del C.G.S.,