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Redazione MRB.it |
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Il giudice sportivo ha multato sette società del girone C di Serie C: Juve Stabia (1.000 euro), Messina e Monopoli (800 euro), Giuglano (500 euro), Potenza, Virtus Francavilla e Taranto (300 euro).
AMMENDE SOCIETA'
€ 1000 JUVE STABIA per avere consentito a persona non autorizzata: di fare accesso sul
terreno di gioco in occasione della segnatura della rete della Squadra di casa; di fare
accesso in più occasioni nel recinto di gioco; di fare accesso nelle aree riservate dove
operano i Rappresentanti della Procura e il Commissario di Campo; di rivolgersi in
maniera irriguardosa nei confronti del Commissario di Campo al termine della gara e
durante la redazione dei verbali.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 ACR MESSINA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 10° minuto del
primo tempo, lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di
forte intensità, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 40° e 42° minuto del secondo tempo, tre fumogeni di cui uno nel rettangolo di
gioco, senza conseguenze;
2. a fine gara, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29
C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c. supplemento r.c.c.).
195/588
€ 500 GIUGLIANO per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque
seggiolini all'interno del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c.
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, intonato, al 10°
minuto e al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un
tesserato della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)
€ 300 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori del Taranto rientravano negli spogliatoi attraverso il tunnel, una bottiglietta d'acqua semipiena e chiusa con tappo, senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di
ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le
pareti dei bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello indelebile di colore blu.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione
fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).