SERIE C GIRONE C

Ammende anche per Juve Stabia, Virtus Francavilla e Monopoli

Il giudice sportivo dopo la 31a Giornata del campionato di Serie C/C
   Redazione MRB.it

13 Marzo 2023 - 18:30

Tempo di lettura: 4 minuti

Il giudice sportivo ha multato sette società del girone C di Serie C: Juve Stabia (1.000 euro), Messina e Monopoli (800 euro), Giuglano (500 euro), Potenza, Virtus Francavilla e Taranto (300 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 1000 JUVE STABIA per avere consentito a persona non autorizzata: di fare accesso sul terreno di gioco in occasione della segnatura della rete della Squadra di casa; di fare accesso in più occasioni nel recinto di gioco; di fare accesso nelle aree riservate dove operano i Rappresentanti della Procura e il Commissario di Campo; di rivolgersi in maniera irriguardosa nei confronti del Commissario di Campo al termine della gara e durante la redazione dei verbali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 ACR MESSINA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 10° minuto del primo tempo, lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di forte intensità, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 40° e 42° minuto del secondo tempo, tre fumogeni di cui uno nel rettangolo di gioco, senza conseguenze; 2. a fine gara, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c. supplemento r.c.c.). 195/588

€ 500 GIUGLIANO per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all'interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, intonato, al 10° minuto e al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)

€ 300 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori del Taranto rientravano negli spogliatoi attraverso il tunnel, una bottiglietta d'acqua semipiena e chiusa con tappo, senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le pareti dei bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello indelebile di colore blu. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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