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Vittoria a tavolino dei Giovani Cryos contro i Ragazzi Sprint Crispiano

Ecco la decisione del Giudice Sportivo territoriale
   Redazione MRB.it

30 Marzo 2023 - 17:45

Tempo di lettura: 5 minuti

In merito alla gara tra Ragazzi Sprint Crispiano e Giovani Cryos dello scorso 12 Marzo, sospesa dall'arbitro al 58', il Giudice Sportivo territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Crispiano e ha dato la vittoria a tavolino per 3-0 alla Cryos. Di seguito le motivazioni.

GARA DEL 12/ 3/2023 RAGAZZI SPRINT CRISPIANO - GIOVANI CRYOS
Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato che,
- la soc. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO con tempestivo ricorso preannunciato via pec ed inviato ritualmente alla resistente soc. SSDARL GIOVANI CRYOS, ha adito questo Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, assumendo l'assenza di motivazione giustificante la sospensione della gara;
- la ricorrente concludeva chiedendo la prosecuzione della gara dal minuto 58;

tanto premesso, questo GST ritiene il ricorso inammissibile.
Dalla disamina della documentazione, questo Giudice rileva la carenza formale tanto della pec di preannuncio del ricorso (ricevuto in formato PDF), quanto del ricorso stesso (ricevuto in formato WORD), atteso che entrambi i documenti sono totalmente privi di firma analogica o digitale e, dunque, devono ritenersi “inesistenti”.
E infatti, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, i ricorsi e i reclami devono essere “sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori”; l'art. 125 CPC, applicabile in virtù dei richiami al processo civile presenti nell'art. 3 del C.G.S e dell'art. 2 del codice di giustizia sportiva del CONI, prescrive inoltre che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. Cass. Civ. n. 1275/2011).
Al riguardo non è invocabile l'art. 49, comma 7 del Codice di giustizia sportiva il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”, essendovi nella circostanza l'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale.
In proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima si è pronunciato in coerenza con quanto sopra esposto ed ha assunto che “poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275)”; ed ancora “Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell'applicazione del d. lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10 e, consequenzialmente, al processo sportivo, in forza del rinvio per relationem che il CGS CONI fa al medesimo, ex art. 2, comma 6.”, aggiungendo che “A tal proposito, è bene avvertire che, ove la dichiarazione allegata come file alla pec (o la pec stessa) non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di “contenuto” giuridico senz'altro riferibile al mittente titolare della pec.” (cfr. Collegio di Garanzia decisione n. 12/2021 del 5 febbraio 2021).
In proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima si è pronunciato di recente in coerenza con quanto sopra esposto ed ha assunto che “il preavviso di reclamo, inoltrato dalla società A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO non era firmato e, dunque, privo di attestazione dautenticità del soggettotrasmittente. L'atto, pertanto, è nullo e privo di effetti, con conseguentemente omologazione del risultato conseguito sul campo.” (cfr. Decisione n. 32 del 11/05/2022).
Il Collegio ha in sostanza evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art.1, comma 1, lett.v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione – valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 – sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.
Per altro verso, in merito allo scioglimento della riserva circa l'omologazione del risultato di gara, si precisa che dal rapporto arbitrale, avente fede privilegiata, emerge che la gara è stata sospesa al minuto 12 del s.t. poiché non vi erano più le condizioni di sicurezza ed incolumità dell'Arbitro per portarla a termine, ciò a causa del comportamento dei calciatori, dei tifosi della soc. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO nonché per l'assenza della Forza Pubblica e di intervento della Forza Pubblica Sostituiva.
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la responsabilità della sospensione dell'incontro è da ascriversi alla condotta della soc. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO che va sanzionata con la perdita della gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 CGS.
Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. RAGAZZI SPRINT addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa;
- di comminare alla soc. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della soc. soc. SSDARL GIOVANI CRYOS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 CGS.

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