GIUDICE SPORTIVO

Multate anche Casertana, Juve Stabia, Giugliano e Cerignola

Il giudice sportivo dopo la 10a Giornata del campionato di Serie C/C
   Redazione MRB.it

26 Ottobre 2023 - 19:25

Tempo di lettura: 4 minuti

Dopo le gare del mercoledì della 10a Giornata, il giudice sportivo ha multato cinque società del girone C di Serie C: Casertana (3.000 euro), Juve Stabia (1.800 euro), Taranto (1.500 euro), Giugliano (1.000 euro) e Audace Cerignola (500 euro).

AMMENDA € 3.000,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 1° ed al 45° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, tre bengala in direzione del Settore Ospiti e una bottiglietta d’acqua semipiena che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, un accendino di colore verde nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale e Distinti intonato, al 30° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.800,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento delle squadre, tre fumogeni e tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell'avere i suoi sostenitori, nel numero di 150 circa, dal 16° del primo tempo al termine della gara, spostandosi dal Settore loro destinato, occupato una parte dello stadio delimitata da una recinzione in quanto inagibile.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 12° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte, al 13° minuto del primo tempo per tre volte, al 15° minuto del secondo tempo ripetuto per cinque volte e al 16° minuto del secondo tempo ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena da ½ litro sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti e due fumogeni spenti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r. proc. fed.)

AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per avere circa cinquanta bambini, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, al 9°, 16° e 17° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, in ciascuna delle tre occasioni ripetuto per almeno dieci volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, nel recinto di gioco, sul manto erboso, un bengala che veniva prontamente rimosso dal personale addetto senza provocare conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

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