foto Luca Barone
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Pietro Grimaldi | |
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La precaria, per non dire disastrosa, situazione societaria del Taranto ci spinge a chiederci come effettivamente funziona il trasferimento del titolo sportivo. Quest'ultimo è un tema che soprattutto negli ultimi anni ha iniziato ad interessare il mondo dello sport, in particolare quello calcistico. Basti pensare che sono state inserite delle vere e proprie norme interne federali per disciplinare tale istituto.
Come spiegato dalla stessa F.I.G.C. nell'art.52 dei suoi regolamenti interni (N.O.I.F.), il titolo sportivo è il riconoscimento della federazione di appartenenza delle condizioni tecniche sportive che consentono la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. Naturalmente, occorre rispettare anche severi parametri economici, controllati annualmente dalla Co.Vi.Soc.. Sostanzialmente, è una sorta di autorizzazione della federazione ad una società affiliata, sempre che quest'ultima rispetti tutti i parametri imposti dalle normative settoriali.
La stessa F.I.G.C., con l'art. 52, 2° comma, delle N.O.I.F., sancisce che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”. Dunque, il titolo sportivo non può essere gestito dai vari club come un bene proprio. Naturalmente, è possibile deliberare anche la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C.. Come spiegato dall'art.16 delle N.O.I.F., colui che la delibera è il Presidente Federale. Qualora il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, può far mantenere l'affiliazione della società.
Ci sono dei particolari casi, però, in cui è la stessa federazione ad autorizzare la cessione del titolo sportivo includendolo, dopo rilascio dell'autorizzazione federale, tra gli asset patrimoniali. Tale concessione viene rilasciata dalla federazione solo nel caso in cui una società fallisce o non possiede i requisiti per poter partecipare ad un campionato professionistico. In tal senso, interviene l'art.52, 3°comma, delle N.O.I.F., il quale sancisce che l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, 6°comma, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
a) di aver acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale;
b) di aver ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
c) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari;
d) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
e) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
Con questa norma lo scopo è quello di tutelare in primis la continuità aziendale di un club professionistico, soprattutto per i valori sociali e sportivi che esso rappresenta per l'intero territorio. Nel caso una società dovesse fallire si cerca, infatti, di garantire l'esercizio provvisorio, poiché solo la società in tale esercizio è in grado di concludere il campionato dove milita.
L'esercizio provvisorio, oltre a garantire una certa continuità, consente anche alla società sportiva di intavolare delle trattative per un trasferimento aziendale. Qualora le trattative giungessero ad un'accordo e nel momento in cui vecchia e nuova società abbiano adempiuto agli obblighi sportivi ed economici, è possibile richiedere alla federazione anche il trasferimento del titolo sportivo. Così facendo verrebbe salvaguardato la tradizione sportiva della squadra del territorio.