TARANTO FC

Può il concordato preventivo scongiurare il fallimento del Taranto?

L'idea già avanzata dal senatore Mario Turco, proposta dall'attuale socio di maggioranza

foto Luca Barone

   Pietro Grimaldi

31 Gennaio 2025 - 16:20

Tempo di lettura: 7 minuti

La paradossale situazione societaria del Taranto, capitanata dal presidente dimissionario Massimo Giove, inasprisce e non poco le ansie e i timori dei tifosi rossoblù. Ultima in classifica con meno sei punti, il rischio di estromissione dall'attuale campionato, con deadline fissata per il 16 febbraio, è molto alto. Ciò, quindi, potrebbe indurre anche ad un eventuale fallimento, non il primo della sua quasi centenaria storia.

La domanda ora ci sorge spontanea: come scongiurare il fallimento del Taranto? In questo senso il senatore Mario Turco, come risaputo ormai da tempo, propone l'idea del concordato preventivo. Sempre secondo il senatore, infatti, questa sarebbe l'unica strada percorribile per salvare il titolo sportivo e ripartire dalla D, a condizione che si agisca entro e non oltre febbraio.

La strada del concordato preventivo è stata anche proposta dall'attuale amministratore unico del club, in rappresentanza del socio di maggioranza, nell'ultima Assemblea dei Soci che si è tenuta nella mattinata di venerdì.

Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi di un'impresa. Naturalmente, è uno strumento prezioso per qualsiasi debitore (sia esso un imprenditore individuale, una società o un diverso ente) che si trovi effettivamente in uno stato di crisi o di insolvenza. Lo scopo ultimo di tale concordato è quello di risanare la condizione del debitore richiedente anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento.

Il debitore può chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo solo se rispetta tre condizioni:
a) deve esercitare un'attività commerciale;
b) deve versare in uno stato di crisi; la legge però precisa che ai soli fini dell'ammissione al concordato per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza;
c) deve superare almeno una delle soglie di fallibilità indicate dalla legge (art.1 L.Fall).

Facciamo un passo indietro e leggiamo quali sono le soglie di fattibilità da superare (nel caso del concordato preventivo è sufficiente che se ne superi almeno una):
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Come spiegato dall'art.160 della L.Fall., l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (soggetto terzo, colui che si accolla tutti i debiti dell'imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liberazione); possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Al fine di una maggior tutela dei terzi, al debitore viene imposto anche di corredare tale domanda con una serie di documenti che permettono di effettuare una valida e precisa valutazione circa l'opportunità o meno di ricorrere a tale strumento. Tali documenti devono essere accompagnati a loro volta da una relazione di un professionista (ragioniere, commercialista ecc.) che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti. Di seguito, i documenti necessari:
a) un bilancio d'esercizio dell'azienda che metta in evidenza la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'azienda nell'esercizio in esame;
b) una relazione avente carattere estimativo inerente a tutte le attività facenti capo all'impresa in quel determinato periodo di riferimento;
c) un quadro concernente l'elenco dettagliato dei titolari di tutti i diritti reali o personali all'interno dell'azienda;
d) una relazione che esprima il valore di tutti i beni riferibili all'imprenditore e i nomi degli eventuali creditori dei soci a responsabilità illimitata.

In seguito alla verifica preliminare che il tribunale effettua sulla domanda di cui sopra, qualora non ricorrano tutti i requisiti espressamente richiesti dalla legge (artt.1 e 5 L.Fall.), può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo e con il conseguente avvio di una istruttoria prefallimentare ai sensi dell'art.6 L.Fall.
Laddove invece ricorrano i presupposti di cui all'art.160 L.Fall. il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo per poi delegare un giudice alla procedura (cosiddetto giudice delegato), nominare il commissario giudiziale, convocare tutti i creditori entro il termine perentorio di trenta giorni e stabilire il termine, in genere quindici giorni, per il deposito delle somme concernenti le spese di procedura.

Il concordato preventivo è approvato, a detta dell'art.177, 1°comma L.Fall., solo ed esclusivamente quando raggiunge il voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora invece la proposta preveda svariate classi di creditori, il concordato supera la fase dell'approvazione se in tutte le classi si riscontra il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece, all'esito delle operazioni di voto non si raggiungono le maggioranze indicate dell'articolo in questione, il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo, per poi dichiarare, su istanza del pubblico ministero o dei creditori, il fallimento del debitore; decisione a sua volta appellabile dinanzi alla corte di appello ai sensi dell'art.184 L.Fall.

Una volta che viene approvato il concordato, si apre la fase d'omologazione la quale deve terminare entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato. Infatti, il tribunale, in assenza di opposizioni accuratamente accertate, omologa la proposta di concordato non soggetto a reclamo. Si procede così al soddisfacimento dei creditori sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta. Con l'omologazione, che chiude tutto il procedimento riguardante il concordato preventivo, l'imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni.

Tutti i creditori, ognuno nella rispettiva posizione, hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del concordato per mancata costituzione delle garanzie promesse o per inadempimento entro il termine di cui all'art.186 L.Fall. Nel caso in cui, invece, gli obblighi facciano capo ad un assuntore, tali creditori potranno aggredire ESCLUSIVAMENTE il patrimonio di quest'ultimo. Il concordato preventivo, così come quello fallimentare, può essere annullato su istanza di un creditore o nel caso in cui risulti che il debitore abbia sottratto dolosamente una parte considerevole dell'attivo, o esposto passività inesistenti.

L'ultima società che ha chiesto il concordato è stato il Modena nel 2017. Ad oggi, dopo una lenta ma costante risanazione economica, la compagine canarina milita saldamente in B da alcuni anni. Nel caso del Taranto, invece, l'obiettivo è quello di scongiurare il fallimento con la prospettiva di risanamento affidata ad una nuova società.

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top