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Redazione MRB.it |
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Dopo la 26a Giornata, il Giudice Sportivo ha multato 6 club del girone C di Serie C. Di seguito, l'elenco e le motivazioni.
AMMENDA € 3.000,00
FOGGIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d'acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 6° e all'8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale;
2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l'annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l'uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per altre tre volte.
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:
1. lanciato, al 9°, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l'intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED;
3. lanciato, durante l'intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d'ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l'uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale;
4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato:
1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;
2. all'88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all'8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze.
AMMENDA € 100,00
BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto.