
foto Luca Barone
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Redazione MRB.it |
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Riguardo la sentenza del Tribunale Federale di esclusione del Taranto dal campionato e di inibizione di vari dirigenti (3 anni per Giove e Alfonso, 1 anno per Campbell e 6 mesi per Acquaviva), nella giornata di oggi sono state pubblicate le motivazioni.
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Nelle motivazioni si legge che, per il pagamento di ritenute Irpef e dei contributi Inps (Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024, ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all'esodo in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 dovuti a due tesserati, contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione in essere), "la Società ha posto in essere una procedura di pagamento non consentita dalla legge. Tale procedura, alla luce delle quietanze dei modelli F24 depositate dalla Società in data 19 febbraio, relative a versamenti eseguiti in data 17 febbraio, e di un contratto di surroga sempre depositato in pari data, è consistita nel compensare i propri debiti con presunti crediti erariali di una società terza che si sarebbe quindi accollata i debiti del TARANTO nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Peraltro la compensazione ha interessato crediti e debiti fra loro disomogenei in quanto i debiti per ritenute Irpef e contributi INPS sarebbero stati assolti mediante pretesi crediti (della società accollante il debito) relativi a eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati e somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale".
La Co.Vi.Soc. ha ritenuto di dover acquisire il parere dell'Agenzia delle Entrate che può riassumersi così:
1 - i crediti d'imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi);
2 - i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d'imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 indicato e prodotto, che non risulta presentato all'Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria);
3 - l'articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l'istituto dell'accollo ma, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell'accollante.
Completamente omessi, invece, i versamenti di ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025, ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all'esodo in scadenza nella mensilità di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato, ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione di cui all'art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022 e contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025.