
foto Luca Barone
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Redazione MRB.it |
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La Corte Federale d'Appello ha pubblicato le motivazioni riguardo la decisione di respingere il reclamo del Taranto Fc in merito all'esclusione dal campionato di Serie C.
SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098CFA del 07 aprile 2025 (Taranto FC 1927 S.r.l./PF)
Secondo quanto si legge sulle motivazioni, il reclamo del Taranto F.C. 1927 è stato respinto perché privo di prove concrete sulla legittimità della compensazione fiscale effettuata. La società ha sostenuto che l'operazione fosse valida ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 175/2014, ma non ha dimostrato l'esistenza effettiva dei crediti usati, né ha prodotto le quietanze dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha chiarito che i crediti indicati non risultano da alcuna dichiarazione fiscale valida e, pertanto, devono considerarsi inesistenti.
Inoltre, anche ammesso in astratto che la compensazione fosse ammessa, sempre secondo quanto si legge sul documento, essa era comunque illegittima perché i crediti erano intestati a un soggetto terzo (General Service S.r.l.), diverso dal debitore (Taranto F.C.), e destinati a estinguere debiti non omogenei (compensazione orizzontale non permessa). L'accordo richiamato come "surrogazione" è stato interpretato come un accollo non valido, in quanto in materia fiscale la compensazione è consentita solo tra debiti e crediti dello stesso soggetto e natura, come ribadito anche dalla Cassazione (sent. n. 35094/2023).